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L’acquisto indiretto nell'o.p.a.


L’o.p.a. è obbligatoria anche nel caso in cui la partecipazione oltre la soglia del 30% venga acquisita indirettamente mediante l’acquisto di una partecipazione in una società il cui patrimonio sia prevalentemente costituito da titoli emessi da società con azioni quotate.
Si parla, nella fattispecie, di “o.p.a. a cascata”.
Formulato il principio generale, il TUF ne ha delegato i profili attuativi alla Consob, la quale, nel reg. emittenti, ha stabilito che:
1. ai fini della disciplina in esame si sommano le partecipazioni dirette e quelle indirette in società quotate;
- si ha partecipazione indiretta quando ricorrono due condizioni:
- il patrimonio della società direttamente partecipata è costituito in prevalenza da partecipazioni in società quotate ovvero in società che detengono in misura prevalente partecipazioni in società quotate;
- la partecipazione direttamente acquisita è superiore al 30% se la società è quotata o tale da assicurarne il controllo se non lo è;
2. si ha prevalenza quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
- il valore contabile delle partecipazioni rappresenta più di ⅓ dell’attivo patrimoniale ed è superiore ad ogni altra immobilizzazione iscritta nel bilancio;
- il valore attribuito alle partecipazioni rappresenta più di ⅓ e costituisce la componente principale del prezzo di acquisto;
- qualora vi sia la prevalenza nei termini sopra indicati, se il patrimonio della prima partecipata è costituito da una pluralità di partecipazioni in società quotale, l’obbligo di o.p.a. riguarda solo le azioni della società il cui valore rappresenta almeno il 30% delle partecipazioni.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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