La violazione dell’obbligo di lanciare un’offerta pubblica obbligatoria
La violazione dell’obbligo di lanciare un’offerta pubblica obbligatoria, oltre a (modeste) sanzioni amministrative, comporta:
- la sospensione del diritto di voto inerente all’intera partecipazione detenuta;
- l’obbligo di vendere le azioni eccedenti la soglia rilevante entro 12 mesi;
- l’annullabilità delle delibere assunte con il voto determinante di coloro che avrebbero dovuto astenersi; l’impugnazione può essere proposta anche dalla Consob.
L’inosservanza dell’obbligo di o.p.a. non è sanzionata in forma specifica tramite la coazione a promuoverla.
I soggetti che avrebbero avuto diritto a ricevere l’offerta possono agire per il risarcimento del danno.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto commerciale, a.a. 2007/2008
- Titolo del libro: Corso di diritto commerciale (vol. 1 e 2)
- Autore del libro: Gaetano Presti e Matteo Rescigno
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