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Attività agricole per connessione secondo la giurisprudenza


Si reputano connesse quelle attività che in sé agricole non sono (tanto che, se esercitate autonomamente, fanno acquistare la qualità di imprenditore commerciale), ma che, se svolte da chi esercita un’attività agricola essenziale, sono giuridicamente assorbite da questa (e perciò non fanno acquisire la qualità di imprenditore commerciale).
Fanno eccezione al requisito soggettivo di connessione le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi, che sono considerati imprenditori agricoli anche se svolgono solo attività connessa, qualora utilizzino prevalentemente prodotti conferiti dai soci (per esempio la cantina sociale che lavora l’uva conferita dai soci e produce e vende il vino) oppure forniscano beni o servizi attinenti alla cura o allo sviluppo del ciclo biologico prevalentemente ai soci.
Il codice considera attività oggettivamente connesse quelle dirette:
- alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente da un’attività agricola essenziale;
- alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata (attività agrituristiche).
In entrambe le ipotesi si fa uso del concetto di prevalenza per delimitare il perimetro della connessione.
Nel primo caso deve trattarsi di prevalenza dell’attività agricola essenziale su quella connessa; nel secondo deve trattarsi di prevalenza, nell’esercizio dell’attività connessa, delle attrezzature e delle risorse che normalmente sono impiegate nell’attività agricola essenziale.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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