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Informazione, riservatezza e pregiudizio dell’emittente


L’interesse pubblico alla divulgazione delle informazioni rilevanti è prevalente sull’interesse dell’emittente alla riservatezza.
L’obbligo di comunicazione resta sospeso solo qualora l’emittente, ovvero il soggetto che lo controlla, assuma con reclamo motivato che dalla comunicazione al pubblico possa derivargli un grave danno.
Entro 7 giorni dal reclamo (in caso contrario vi è silenzio assenso) la Consob decide se escludere, anche parzialmente o temporaneamente, la comunicazione delle informazioni: ma ciò è possibile solo alla tassativa condizione che il pubblico non possa essere indotto in errore su fatti e circostanze essenziali.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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