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Le offerte pubbliche di acquisto e di scambio


Nella sistematica del TUF, le offerte pubbliche di acquisto e di scambio (e cioè ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma effettuati, finalizzati all’acquisto o allo scambio di prodotti finanziari e rivolti a più di 200 soggetti, nonché di ammontare complessivo superiore a 40.000 euro) costituiscono, insieme alla sollecitazione all’investimento, una species del genere appello al pubblico risparmio.
Benché le relative norme riguardino non solo le azioni ma qualsiasi prodotto finanziario, è opportuno collocare la trattazione di offerte pubbliche di acquisto (o.p.a.) e di scambio (o.p.s.), nell’ambito della disciplina delle società con azioni quotate sia perché la gran parte di tali operazioni ha per oggetto azioni sia perché esse influiscono sul governo complessivo delle società con azioni quotate.
Nelle società il cui capitale è altamente frazionato presso il pubblico e ove pertanto più elevato è il pericolo di assenza di controlli adeguati sull’operato degli amministratori, proprio il rischio di una possibile offerta pubblica c.d. ostile può rappresentare un’efficace meccanismo di mercato per indurre preventivamente gli amministratori di una società quotata a gestirla in modo da massimalizzare il valore delle azioni e, quindi, a osservare l’interesse dei soci ed evitare di aprire le porte a scalate ostili.
Il modello appena descritto può funzionare solo ove la maggioranza del capitale sia polverizzata presso il pubblico dei risparmiatori, ma non ha alcuna efficacia in situazioni (tipiche nel nostro Paese) ove un socio o una coalizione tra soci detiene la maggioranza assoluta del capitale: in questo caso il cambio del controllo non può mai avvenire in modo ostile tramite o.p.a.
Un o.p.a. può essere lanciata per mera volontà di un soggetto su un qualsiasi prodotto finanziario, quotato o no su un mercato regolamentato (c.d. o.p.a. facoltativa).
In certi casi, tuttavia, in relazione alle azioni con diritto di voto quotate su un mercato regolamentato italiano, l’offerta pubblica è imposta dalla legge (c.d. o.p.a. obbligatoria).
Le regole del TUF in materia di o.p.a. e o.p.s. sono, perciò, divise in due capi: il primo concerne le disposizioni generali; il secondo, invece, si occupa si specificare le ipotesi in cui l’offerta è obbligatoria.
Per entrambi i profili l’Italia avrebbe dovuto adeguarsi entro il 20 maggio 2006 alla direttiva 2004/25; peraltro, solo a giugno del 2007 il Governo è stato delegato per provvedere all’attuazione e il Consiglio dei ministri ha approvato lo schema preliminare di decreto legislativo.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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