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L’informazione sui fatti price-sensitive: oggetto e soggetti


L’emittente strumenti finanziari quotati e il soggetto, anche non quotato, che lo controlla hanno l’obbligo di rendere note al pubblico, senza indugio, le c.d. informazioni privilegiate che riguardino direttamente l’emittente e le società controllate.
Per informazione privilegiata si intende l’informazione:
- di carattere preciso;
- non di pubblico dominio;
- che concerna direttamente o indirettamente uno o più emittenti di strumenti finanziari;
- e che, se non resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi degli strumenti finanziari (c.d. notizie price-sensitive, e cioè tali che presumibilmente un investitore ragionevole le utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie scelte d’investimento).

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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