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Le concentrazioni


L’art. 6 l. 287/90 subordina all’osservanza delle prescrizioni dell’AGCM, le operazioni di concentrazione che “comportino la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato nazionale in modo da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza”.
A differenza delle intese e dell’abuso di posizione dominante in cui l’attività di controllo e repressione dei comportamenti anticoncorrenziali avviene normalmente ex post, il sistema di controllo delle concentrazioni prevede un obbligo di comunicazione, la cui violazione comporta sanzioni amministrative pecuniarie, delle operazioni di concentrazione che superino le soglie quantitative indicate.
A seguito della comunicazione, l’autorità, sulla base di una prima deliberazione, decide se avviare o no l’istruttoria.
La decisione negativa segna il semaforo verde per l’operazione; quella positiva comporta l’avvio di una fase più approfondita di valutazione sul potenziale contrasto dell’operazione con i precetti normativi, cioè se essa implichi la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato.
Al fine della valutazione di tali presupposti si deve tenere conto di alcuni elementi che consentono di effettuale una determinazione comparativa fra i vantaggi che l’operazione comporta e il suo costo sotto il profilo concorrenziale.
In Italia si prevede che il Consiglio dei Ministri determini in linea generali i criteri in base ai quali l’AGCM può eccezionalmente autorizzare, per rilevanti interessi generali dell’economia nazionale nell’ambito dell’integrazione europea, operazioni di concentrazione altrimenti vietate.
La deroga comunque non può avere l’effetto di eliminare o restringere la concorrenza al di là di quanto strettamente necessario per i predetti interessi e, in ogni caso, si devono ristabilire entro un termine prefissato le condizioni di piena concorrenza.
Al termine del procedimento l’operazione può essere:
- autorizzata;
- autorizzata con condizioni idonee a impedire la costituzione o il rafforzamento di posizione dominante;
vietata.
L’inosservanza dei provvedimenti dell’AGCM comporta l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie calcolate sul fatturato delle imprese coinvolte.
L’art. 5 l. 287/90 chiarisce l’espressione operazioni di concentrazione facendo un elenco non tassativo di fattispecie:
- la fusione tra imprese;
- l’acquisizione, da parte di una o più imprese, del controllo dell’insieme o di parti di una o più imprese.
Si ha controllo in presenza di ogni contratto, diritto o altro rapporto che conferisca la possibilità di esercitare un’influenza determinante sulle attività di un’impresa;
la costituzione di un’impresa comune.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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