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Il collegio sindacale e il revisore nella s.r.l.


Nell’ipotesi in cui il capitale sociale della s.r.l. sia pari o superiore a quello minimo stabilito per le s.p.a. (attualmente 120.000 euro) diviene obbligatoria la nomina del collegio sindacale.
Composizione, compiti, doveri, responsabilità del collegio sindacale nelle s.r.l. sono interamente modellati sulla disciplina delle s.p.a.
Se l’atto costitutivo non dispone diversamente, al collegio sindacale compete anche il controllo contabile.
L’atto costitutivo può, tuttavia, prevedere che il controllo contabile sia affidato a un revisore contabile o a una società di revisione.
Anche in assenza di un obbligo di legge, l’atto costitutivo può prevedere la nomina di un collegio sindacale e/o di un revisore: in questo caso, la determinazione delle loro competenze e poteri è interamente affidata all’autonomia negoziale.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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