Skip to content

Conflitto di interessi negli amministratori


In linea generale gli amministratori hanno il dovere di non compiere e di non concorrere a decidere atti per i quali essi hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società.
Nelle s.r.l. la fattispecie è disciplinata con attenzione più alle sorti dell’atto compiuto dall’amministratore in conflitto di interessi che ai doveri di comportamento dell’amministratore e alla sua responsabilità.
È peraltro evidente che l’amministratore che violi il dovere di non agire in conflitto d’interessi con la società da lui amministrata è esposto, nel caso in cui il suo comportamento provochi un danno alla società, ad azione di responsabilità risarcitoria.
Quanto alla sorte dell’atto compiuto, la norma distingue tra due ipotesi:
- quella in cui l’atto non sia stato preceduto da una delibera del consiglio di amministrazione e sia concluso dall’amministratore rappresentante in conflitto di interessi;
- quella in cui invece l’atto sia stato preceduto da una delibera del consiglio di amministrazione.
Nella prima ipotesi, la società può richiedere, nel termine di prescrizione quinquennale, l’annullamento del contratto provando che il conflitto era conosciuto  riconoscibile dal terzo.
Nella seconda ipotesi, l’atto vincola la società salvo che non intervenga l’annullamento della delibera consiliare.
Ciò è possibile solo se la delibera:
- è stata assunta con il voto determinante dell’amministratore in conflitto;
- cagioni alla società un danno patrimoniale;
- sia impugnata entro 90 giorni dagli altri amministratori.
Anche in tal caso, tuttavia, sono fatti salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base agli atti compiuti in esecuzione della delibera.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo riassunto in versione integrale.