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Forma e contenuto del contratto bancario


La prescrizione della forma scritta e il correlato obbligo di consegnare copia del contratto al cliente rappresentano una tipica tecnica di tutela del contraente debole.
Per l’home banking il requisito formale dei contratti richiede il rispetto della c.d. forma elettronica; inoltre, il cliente ha sempre diritto di ricevere copia cartacea del contratto e vanno osservate le norme in materia di commercio elettronico e di vendita a distanza di servizi d’investimento ai consumatori.
L’inosservanza della forma scritta prevede la sanzione della nullità del contratto.
La tutela del cliente, oltre che su requisiti formali, poggia anche su regole di determinazione del contenuto del contratto: nel contratto devono essere indicati il tasso di interesse e, in generale, ogni altro prezzo o condizione economica, ivi compresi gli interessi di mora.
Sono nulle e si considerano come non apposte le clausole di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo o condizione.
E’ una regola, questa, che ha inciso profondamente sui contratti bancari nei quali era costante il rinvio agli usi localmente praticati dalle stesse banche: i c.d. usi piazza.
Le sanzioni:
- i saggi di interesse sono fissati, in modo penalizzante per la banca, nel tasso nominale minimo dei Buoni del Tesoro emessi nei 12 mesi precedenti per le operazioni attive e in quello massimo per le operazioni passive;
- le altre condizioni economiche sono sostituite da quelle pubblicizzate e, in loro mancanza, nulla è dovuto.

Le modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali


Tipica dei contratti bancari è la clausola con cui la banca si riserva di modificare unilateralmente le condizioni economiche del contratto.
L’art. 118 TUB, tuttavia, assicura al cliente una triplice forma di tutela:
- la possibilità di variazione sfavorevole al cliente deve essere espressamente indicata nel contratto con apposita clausola approvata specificatamente dal cliente;
- le variazioni devono essere comunicate nelle forme previste;
- entro 15 giorni dalla comunicazione delle variazioni, il cliente può recedere dal contratto senza penalità e conservando le condizioni originarie.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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