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I contratti bancari: gli interessi


L’art. 120 TUB ha innovato la disciplina della c.d. valuta sui versamenti in contro corrente dalla quale dipende la determinazione del saldo su cui maturano gli interessi attivi e passivi.
La data della valuta, in precedenza regolata dalle norme unilateralmente predisposte dalle banche, è oggi fissata ex lege nel giorno del versamento per le rimesse di contanti e di assegni.
Nel 1999, la Corte di Cassazione ha sancito la nullità delle clausole, comunemente contenute nei contratti bancari, che prevedevano la capitalizzazione, solitamente trimestrali, degli interessi passivi a carico (ma non quelli attivi a favore) del cliente (il c.d. anatocismo bancario).
Le condizioni di ammissibilità dell’anatocismo nelle operazioni bancarie consistono ora nella necessità di specificare nel contratto tasso e periodicità della capitalizzazione degli interessi che deve però operare a favore sia della banca sia del cliente.
Al fine di reprimere l’usura sono stati fissati i c.d. tassi-soglia, dal cui superamento deriva una presunzione assoluta di usurarietà.
Sono considerati usurari gli interessi che superino del 50% quelli medi praticati dalle banche.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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