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L’assicurazione della responsabilità civile


Nell’assicurazione della responsabilità civile “l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto”.
L’assicurazione comunque non copre i danni provocati da attività dolosa dell’assicurato.
La disciplina particolare dell’assicurazione della responsabilità civile si riduce alla previsione per cui l’assicuratore, se lo ritiene, può pagare l’indennità dovuta direttamente al danneggiato ed è tenuto al pagamento diretto se gli viene richiesto dall’assicurato.
Regole particolari vigono per l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti: R.C.A.
Speciale attenzione viene dedicata ai diritti del danneggiato al quale, in deroga al principio generale appena visto, viene riconosciuta l’azione diretta contro l’assicuratore.
L’apertura del contenzioso diretto è, tuttavia, subordinata alla preventiva richiesta di risarcimento del danno e al trascorrere di 60 giorni da essa; in questo termine l’assicuratore deve offrire al danneggiato una somma che, pur se non accettata, deve comunque corrispondergli in via provvisoria.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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