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Il credito al consumo


Norme particolari sono previste per il credito al consumo e cioè per quelle operazioni di concessione, “nell’esercizio di un’attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (consumatore)”.
Le norme sul credito al consumo si applicano anche:
- agli intermediari finanziari;
- ai soggetti autorizzati alla vendita di beni o servizi nel territorio della Repubblica qualora concedano dilazioni del pagamento del prezzo;
- ai soggetti che si interpongono nell’attività di credito al consumo.
La disciplina del credito al consumo è ispirata a un’accentuazione della tutela del consumatore.
In rapida sintesi si può osservare che:
- sia nella pubblicità sia nel contenuto del contratto, deve essere indicato il c.d. TAEG (tasso annuo effettivo globale), che rappresenta il costo totale del credito a carico del consumatore, comprensivo di ogni sua componente (interessi, oneri, spese);
- è invalido ogni rinvio agli usi ed è previsto che nessuna somma è dovuta dal consumatore se essa non ha fonte in clausole contrattuali;
- il consumatore può estinguere anticipatamente il proprio debito da finanziamento o recedere dal contratto senza dover corrispondere alcuna penale;
- la cessione dei crediti nascenti dal credito al consumo non impedisce al consumatore di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente;
- in caso di inadempimento del fornitore e dopo averlo messo in mora, il consumatore può agire nei limiti del credito concessogli contro il finanziatore che abbia un accordo in esclusiva con il fornitore per finanziare i suoi clienti.
E’ una fattispecie frequente, per esempio, nelle vendite a rate di automobili dove spesso a finanziare il consumatore interviene una società specializzata facente parte del gruppo della casa produttrice (c.d. finanziaria di gruppo).

Alcune operazioni, che pur astrattamente rientrerebbero nella nozione di credito al consumo, godono di esenzioni legislative.
Fra le principali:
- i finanziamenti per l’acquisto, l’edificazione o la ristrutturazione di immobili;
- i crediti di importi inferiori o superiori a quello stabilito dal CICR;
- i contratti di somministrazione in forma scritta.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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