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L'efficacia nel porvvedimento amministrativo

L'efficacia nel porvvedimento amministrativo


L'efficacia del provvedimento ne individua una precisa, diversa qualificazione.
(La validità, talvolta viene intesa come esistenza dell'atto, talvolta come attitudine astratta a produrre gli effetti giuridici stabiliti dalla norma e voluti dall'amm. procedente. Nel primo caso si intende per validità la perfezione del provvedimento che costituisce un indiscusso elemento presupposto per l'efficacia della medesima.)
L'efficacia consiste, in una qualificazione caratterizzante l'atto, non il procedimento, che esprime l'attitudine a realizzare quell'assetto degli interessi predisposto dal provvedimento come regolamento precettivo degli stessi. Occorre una fase integrativa per eliminare quegli ostacoli che si sovrappongono al raggiungimento di questa potenzialità. Il provvedimento è infatti efficacie e realizzare gli effetti giuridici che l'amministrazione agente ha interesse a perseguire con l'adozione dell'atto stesso: è una qualificazione potenziale che non deve essere confusa con la reale, effettiva produzione degli effetti, la cui fase operativa è accessoria.
Non sempre un provvedimento efficacie, in quanto idoneo a produrre effetti giuridici si concretizza nella realizzazione dei medesimi. Si distingue l'effetto e quindi l'efficacia, in un effetto  costitutivo, quando s'incide, costituendolo, modificandolo o estinguendolo, su un rapporto giuridico.

IMPERATIVITA' ED AUTOTUTELA NELL'EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO


Efficacia: attitudine dell'atto a produrre gli effetti voluti dall'amm. procedente.
L'autorità del provvedimento si traduce in una specifica forza precettiva che lo colloca in una posizione di forza. Il carattere precettivo del comando giuridico è espressione del principio di imperatività del provvedimento amm., che consente all'amm. agente di introdurre nella sfera giuridica altrui un regolamento d'interessi, senza dover ottenere il consenso o la collaborazione del soggetto titolare di essa, qui destinatario dell'azione amministrativa.
La costituzione del rapporto prescinde da qualsiasi manifestazione di volontà di altro soggetto diverso dall'amm. procedente, la quale nel predisporre un nuovo assetto di interessi, contenuto nell'atto, non ha bisogno dell'adesione dei soggetti sulla cui sfera il precetto verrà ad incidere autoritativamente.
Quando l'autorità manca, l'azione amm., sempre all'interno di un procedimento, non dà luogo a provv. amm., ma a diverse tipologie, come accordi e convenzioni, in cui l'assetto degli interessi viene ad essere diversamente regolamentato in termini consensuali tra le parti.
Il principio di imperatività consente di spiegare la unilateralità autoritativa del provvedimento, la cui efficacia prescinde dal consenso dei destinatari: il precetto, cioè il regolamento degli interessi, potrà realizzarsi (introdotto nella sfera giuridica altrui), senza necessitare del consenso o della collaborazione di questi. La costituzione del nuovo rapporto non è un effetto costitutivo, ma semplicemente l'efficacia del provvedimento, garantita dalla natura autoritativa di questo.
Altro principio: autotutela di cui gode la p.a. a differenza degli altri soggetti dell'ordinamento.
Imperatività ed autotutela sono state accoppiate per spiegare come la prima sia una particolare qualità dell'atto, mentre la seconda una potestà per imporne l'osservanza. Il termine autotutela coglie il potere attribuito all'amm. agente di realizzare, senza l'intermediazione di un giudice, il comando giuridico contenuto nel provvedimento, quando siffatto regolamento autoritativo non sia stato volontariamente ottemperato dai soggetti destinatari. Mentre l'imperatività riguarda l'efficacia, l'autotutela concerne la fase dell'esecuzione del provvedimento: l'autotutela consente alla p.a. il privilegio di realizzare subito (anche coattivamente) quel regolamento che non abbia ricevuto quella dovuta applicazione da parte di quei soggetti che erano tenuti ad osservarlo.

Tratto da DIRITTO AMMINISTRATIVO di Beatrice Cruccolini
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