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Il silenzio e l’omissione d’atti d’ufficio

Contrariamente alla legge sul  procedimento, richiede quale presupposto per il perfezionamento della fattispecie un previo atto di diffida. Una volta scaduti i termini predeterminati dall’amministrazione senza che questa si sia pronunciata, il cittadino interessato può denunciare per omissione d’atti d’ufficio il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico sevizio che entro “30 gg. dalla richiesta scritta dell’interessato non compia l’atto del suo ufficio e non esponga le ragioni del ritardo”.

Il c.p. configura, dunque, l’omissione come un “reato a richiesta”, cioè spetta al privato invocare l’adempimento della p.a. e in caso di silenzio, adire eventualmente il giudice per far valere la responsabilità penale della persona fisica competente all’adozione dell’atto.

Rapporto silenzio – omissione d’atti d’ufficio:

1.Il silenzio rilevante dal punto di vista amministrativo non coincide con l’omissione d’atti d’ufficio. Infatti non ogni ipotesi di inadempimento configura per ciò stesso un reato e viceversa.

2.In entrambi i casi viene in considerazione l’inerzia, ma le 2 fattispecie si differenziano per quanto riguarda l’accertamento della condotta omissiva, che nella nuova configurazione del reato omissivo presuppone un preciso atto di diffida ad adempiere. Atto finalizzato principalmente a rilevare il dolo specifico a carico del responsabile e si     rivela superflua nel procedimento amministrativo ove l’elemento psicologico dell’agente è del tutto irrilevante e la fissazione di un termine per adempiere elimina ogni pericolo di     incertezza per il cittadino.

In definitiva:
Si deve osservare che il termine di 30 gg. introdotto dalla norma incriminatrice non influisce sulla problematica del termine conclusivo del procedimento che decorre dall’avvio di quest’ultimo e non dall’atto di messa in mora.
Si ricavano due importanti conseguenze:

1.Fino alla scadenza del termine stabilito dalla legge o dai regolamenti la condotta del responsabile può essere qualificata come dolosamente omissiva, in quanto “l’atto d’ufficio” può essere legittimamente adottato entro lo spazio temporale che la normativa vigente stabilisce;
2.La diffida penalmente rilevante dovrebbe essere notificata solamente dopo il decorso del termine penale stabilito dall’amministrazione per la conclusione del  procedimento, in quanto anteriormente a tale data non può configurarsi alcun inadempimento dell’amministrazione e l’atto di messa in mora sarebbe comunque da ritenere inefficace.
Silenzio – inadempimento e Omissione d’atti d’ufficio
Sono fattispecie autonome in quanto la legge sul procedimento ha fornito al legislatore penale l’autore del reato, senza identificare l’inerzia amministrativa con quella     criminosa. Tuttavia spetta all’interprete coordinare le 2 discipline, atteso che “l’atto  d’ufficio” e il ritardo nell’adozione del provvedimento costituiscono elementi normativi della fattispecie penale da qualificarsi sulla base delle disposizioni che regolano il procedimento. Ne consegue che nessuna omissione penalmente rilevante è configurabile ove non vi sia un superamento dei tempi stabiliti in via amministrativa e il responsabile eventualmente denunciato dovrà essere assoluto perché il “fatto non sussiste” o comunque risulta scriminante dal legittimo esercizio del diritto al termine.


Tratto da DIRITTO AMMINISTRATIVO di Beatrice Cruccolini
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