Skip to content

I vizi di illegittimità : l'eccesso di potere


E' stata fatta una tripartizione: incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge.
È convinzione comunemente accettata che l'eccesso di potere sia il vizio principe invalidante la legittimità di un provvedimento amministrativo. Per contro, gli altri 2 vizi possono essere considerati banali in cui vi cade una amm. poco attenta. L'eccesso di potere a differenza degli altri 2 vizi è lo stato invalidante la legittimità dell'agire discrezionale di una p.a.: attiene al provvedimento quale espressione dell'esercizio discrezionale di un potere amministrativo.

Per quanto riguarda l'incompetenza (ultime righe del paragrafo): Ci si chiede se comunque il legislatore abbia voluto intendere per incompetenza solo il vizio della competenza o anche l'incompetenza temporanea concernente la legittimazione del soggetto del concreto agente; in ogni caso rimane marcata la distinzione tra incompetenza e violazione di legge.

ECCESSO DI POTERE

L'eccesso di potere nasce con le prime carte rivoluzionarie come straripamento del potere giudiziario e verrà poi a distinguersi nella restaurazione dallo sviamento del potere, cioè come uso di un potere discrezionale fatto per un fine diverso da quello in vista per il quale il potere è stato attribuito. Poi è stato individuato dal moderno legislatore con un raggio più ampio e quindi anche generico, di ogni possibile situazione invalidante la legittimità degli atti amministrativi sottoposto al ricorso di annullamento dinanzi al giudice amministrativo. Dal 1889 incontreremo la tripartizione dei vizi di legittimità; quello che è oggi non è altro che il punto di arrivo degli sviluppi del termine.
Da sempre l'eccesso di potere si rivela essere lo strumento più efficacie per sindacare l'agire discrezionale della p.a., in quanto può investire il provvedimento in tutta la sua validità, non solo formale, superando il limite della corrispondenza allo schema legale predisposto dalla norma. L'eccesso di potere, per la sua importanza e rilevanza, viene anche fatto rientrare tra i vizi privatistici della volontà: errore, violenza, dolo.
A causa della nascita di figure come l'eccesso di potere, ad es. lo sviamento del potere, la giurisprudenza tenta una codificazione, non dogmatica, del vizio.
In questa classificazione si dividono 2 gruppi, panieri di raccolta, inerendo alla ragionevolezza e razionalità della ponderazione valutativa ovvero della congruità stessa: contraddizione tra motivazione e dispositivo; l'immotivata contraddittorietà con un precedente provvedimento; il travisamento di un fatto (inesistente..) che si assume erroneamente esistente quale presupposto del provvedimento; insufficienza della motivazione; violazioni di circolari e prassi amministrativa; disparità di trattamento; ingiustizia grave e manifesta (sproporzione tra la soddisfazione del pubblico interesse e il correlativo sacrificio richiesto dal privato).
L'eccesso di potere modernamente è da intendersi come espressione discrezionale di un potere che si è svolto senza una ragionevole e congrua ponderazione degli interessi in gioco.
L'amministrazione procedente è tenuta ad esercitare la sua azione secondo una scansione di operazioni nell'ambito delle quali la soddisfazione dell'interesse pubblico primario deve ottenersi con la congrua ponderazione e la razionale valutazione di questo unitamente a tutti gli altri interessi introdotti ovvero introducibili nel procedimento.
C'è una stretta correlazione tra il momento valutativo degli interessi in gioco e quello della provvista dei mezzi necessari, in quanto più opportuni, per realizzare il migliore dei regolamenti possibili per i medesimi.
La situazione invalidante consiste nella non congruità  della valutazione degli interessi e della scelta dei mezzi per la cura degli stessi. Razionalità, ragionevolezza, proporzionalità si fondono concorrendo nella congrua ponderazione; se questo non avviene (non realizzando le regole del giusto procedimento), il provvedimento finale è viziato nella sua legittimità per eccesso di potere, pur essendo magari perfettamente rispondente alle esigenze del merito in quanto opportuno.
Un certo indirizzo giurisprudenziale ha consentito spesso di dilatare il sindacato di legittimità estendendolo in modo surrettizio al merito, allargando la sfera operativa dell'eccesso di potere.
L'eccesso di potere può essere considerato il principe dei vizi di legittimità perché va a sindacare il cuore del provvedere, cioè la razionalità, la ragionevolezza e quindi la congruità della ponderazione valutativa degli interessi, che confluisce in quel regolamento-assetto dei medesimi. Da una parte però può essere considerato debole: non tanto perché maneggiato da giudici impreparati può degenerare in diniego di giustizia, ma perché in sede di controllo può diventare strumento di arbitrio, in cui legittimità e merito si confondono.
Nella legge generale sul procedimento si afferma inoltre che: la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amm., in relazione alle risultanze dell'istruttoria. Nella motivazione si tratta della congrua ponderazione la cui situazione viziata costituisce lo stato invalidante il provvedimento per eccesso di potere (questa potrebbe essere una prima vera e propria definizione per l'eccesso di potere).

Tratto da DIRITTO AMMINISTRATIVO di Beatrice Cruccolini
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.