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Procedure dei rimborsi delle imposte


In tema di rimborsi di imposta vige la regola per cui incombe sul titolare del relativo diritto l’onere di avanzare apposita istanza ai competenti organi dell’amministrazione finanziaria entro un termine normalmente di decadenza.
Ciò comporta che il mancato rispetto di tale termine conduce all’estinzione del diritto al rimborso.
Non mancano, peraltro, alcune eccezioni, caratterizzate da una esplicita statuizione normativa che pone a carico della finanza l’obbligo di procedere al rimborso a prescindere dalla domanda del solvens, ossia, come suole dirsi, “d’ufficio”.
Più precisamente, questa procedura di rimborso è prevista:
a. nel contenzioso tributario, qualora il ricorso venga accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito una sentenza deve essere rimborsato d’ufficio entro 90 giorni;
b. in tema di riscossione delle imposte sui redditi, è imposto all’ufficio l’obbligo di provvedere al rimborso delle maggiori somme iscritte a ruolo quando emergano errori materiali dovuti all’ufficio medesimo;
c. gli uffici delle imposte provvedono entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo ad effettuare i rimborsi eventualmente spettanti in base alla medesima.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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