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Gli strumenti a garanzia del credito di imposta


In aggiunta ai privilegi, vanno menzionati brevemente, tra gli strumenti a garanzia del credito di imposta, la fideiussione, la cauzione, il fermo amministrativo, l’iscrizione di ipoteca legale sui beni immobili del trasgressore e il sequestro conservativo sui beni mobili di quest’ultimo.
Quanto alla fideiussione e alla cauzione, il ricorso alle medesime è contemplato:
a. nell’IVA in tema di rimborsi;
b. in materia di imposte doganali in relazione al rilascio delle merci da sdoganare e in difetto del preventivo pagamento dei tributi medesimi;
c. come condizione della dilazione dell’imposta successoria, è previsto il rilascio di idonea garanzia mediante ipoteca, cauzione o fideiussione;
d. nel contenzioso tributario, laddove si consente al giudice di subordinare la sospensione dell’atto impugnato al previo rilascio di idonee garanzie mediante cauzione o fideiussione;
e. la sospensione giudiziale dell’esecuzione deve essere comunque concessa per la riscossione delle sanzioni ove venga prestata fideiussione;
f. al fine di ottenere che il giudice, nel caso di istanze presentate dagli uffici tributari, non adotti i richiesti provvedimenti di ipoteca o sequestro conservativo dei beni del contribuente cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa.
Il fermo amministrativo è disciplinato dal r.d. 2440/23, che consente alle amministrazioni pubbliche di sospendere il pagamento di somme delle quali è debitrice a fronte delle ragioni di credito, in specie anche di natura tributaria, vantate nei confronti del soggetto medesimo.
Infine, sono annoverate fra le misure cautelari del credito di imposta e delle correlate sanzioni l’ipoteca e il sequestro conservativo.
L’ufficio o l’ente, quando hanno fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, possono chiedere, con istanza motivata, al presidente della commissione tributaria provinciale, l’iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e l’autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni.
Le istanze predette devono essere notificate alle parti interessate le quali possono, entro 20 giorni dalla notifica, depositare memorie e documenti difensivi.
In caso di eccezionale urgenza o di pericolo nel ritardo, il presidente, ricevuta l’istanza, provvede con decreto motivato; contro tale decreto è ammesso reclamo al collegio entro 30 giorni.
Nei casi in cui non sussiste giurisdizione delle commissioni tributarie, le suddette istanze devono essere presentate al tribunale territorialmente competente, che provvede secondo le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto applicabili.
I provvedimenti cautelari perdono efficacia se, nel termine di 120 giorni dalla loro adozione, non viene notificato atto di contestazione o di irrogazione.
I provvedimenti perdono altresì efficacia a seguito della sentenza, anche non passata in giudicato, che accoglie il ricorso o la domanda.
In caso di accoglimento parziale, su istanza di parte, il giudice che ha pronunciato la sentenza riduce proporzionalmente l’entità dell’iscrizione o del sequestro.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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