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Presunzioni in tema di mutui e di versamenti dei soci


Restano da illustrare due presunzioni legali, l’una riguardante i mutui, l’altra i finanziamenti dei soci alle società.
In tema di mutui, il Testo unico contiene una presunzione legale relativa concernente la percezione, le scadenze e la misura degli interessi.
Gli interessi si presumono percepiti alla scadenza e nella misura pattuite.
Se le scadenze non sono pattuite, gli interessi si presumono percepiti nell’ammontare maturato nel periodo di imposta.
Se la misura non è determinata per iscritto, gli interessi si computano al saggio legale.
Il saggio legale degli interessi determinato annualmente dal Ministro dell’economia e delle finanze.
L’altra presunzione riguarda i finanziamenti fatti dai soci alle società in nome collettivo e in accomandita semplice.
Tali società sono, generalmente, sottocapitalizzate, per cui ricorrono di frequente a versamenti dei soci.
Tra socio e società può esservi un rapporto di mutuo (con diritto, quindi, del socio a percepire degli interessi ed alla restituzione del capitale); ma la prassi conosce anche altri tipi di rapporto: ci si riferisce, in particolare, ai cosiddetti versamenti in conto capitale o a fondo perduto, a seguito dei quali il socio non ha diritto ad alcuna remunerazione, né ha diritto alla restituzione del capitale.
Per la società, tali versamenti non sono sopravvenienze attive, ma conferimenti.
Ciò che decide, ai fini fiscali, la natura del rapporto, è il bilancio; le somme si presumono date a mutuo se dal bilancio non risulta che il versamento è stato fatto ad altro titolo.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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