Precetti costituzionali in materia tributaria: l'articolo 23 cost.
Cominciano ad occuparsi dei precetti costituzionali concernenti la materia tributaria, viene in primo luogo in considerazione l’articolo 23 cost. in base al quale “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”.
Al riguardo, giova preliminarmente soffermare l’attenzione sulla ratio della riserva di legge in questione, avendo cura di cogliere il processo che ne ha accompagnato la nascita e lo svolgimento storico.
Invero, nel periodo dello Stato assoluto il sovrano poteva imporre qualsivoglia tributo, né era tenuto a dar conto del modo in cui riteneva di impiegare le entrate derivanti da siffatte prestazioni.
È proprio per circoscrivere tale duplice e indiscriminato potere che sorsero i primi parlamenti, composti dai rappresentanti delle classi sociali sulle quali venivano a gravare prestazioni tributarie.
In tale contesto, dunque, la riserva di legge in tema di prestazioni coattive fu concepita come strumento atto a riequilibrare l’assetto dei poteri politici è finalizzato in specie alla garanzia dell’integrità patrimoniale dei singoli nei confronti dell’arbitrio del sovrano.
Se ora si prova esaminare l’istituto della riserva di legge nell’ambito di un ordinamento come il nostro, è agevole percepire la mutata fisionomia e latitudine assunta dalla funzione garantista svolta dalla medesima riserva.
Venuta meno la contrapposizione tra sovrano e sudditi, la garanzia non investe più soltanto la tutela dell’interesse individuale del singolo ma altresì quella di interessi generali e pubblici: ciò sia perché la legge è frutto di un articolato procedimento e quindi di una maggiore ponderazione delle contrapposte esigenze, sia perché alla formazione della stessa legge partecipano anche i rappresentanti delle minoranze parlamentari, che viceversa non sono presenti nel governo, sia ancora perché controllo di legittimità costituzionale e delle leggi è effettuato da un organo quale la Corte Costituzionale.
In conclusione, la riserva di legge operante nel nostro campo oggi vista non più come diritto all’autoimposizione bensì quale rafforzamento del principio di legalità.
Va chiarito che, quando si parla di legge, ci si riferisce non soltanto alla legge ordinaria ma anche agli atti che hanno il medesimo rango, ossia al decreto legge e al decreto legislativo, ancorché l’uno e l’altro promanino dal governo.
Tale giustificazione è stata criticata dagli autori che interpretano l’articolo 23 cost. come norma di ripartizione delle competenze fra organi costituzionali.
È in questa logica che si inserisce la disposizione dello Statuto dei diritti del contribuente il quale pone il divieto di utilizzo del decreto legge per l’istituzione di nuovi tributi e l’estensione di tributi a nuovi soggetti.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Tributario, a.a. 2008/2009
- Titolo del libro: "Manuale di diritto tributario" di P. Russo e "L'imposta sul valore aggiunto" di F. Padovani
- Autore del libro:
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