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La sfera di operatività della riserva di legge per l'articolo 23 cost.


Secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale, la previsione dell’articolo 23 cost. non è applicabile alle norme comunitarie, che sono emanazione di una autonoma fonte di produzione, propria di un ordinamento distinto da quello interno; inoltre, la riserva di cui all’articolo in questione non può essere intesa come riferibile alla sola legge/fonte statale ma anche alla legge/fonte regionale, in quanto altrimenti si escluderebbe la potestà regionale in materia tributaria che altre norme costituzionali attribuiscono.
Esprimiamo peraltro l’avviso che la corretta impostazione del problema in esame non possa non valorizzare in modo decisivo il dato per cui fra le attribuzioni devolute agli ordinamenti collegati o derivati rientra anche la disciplina della materia coperta dalla riserva di legge; e ciò è tanto più vero se si allarga l’orizzonte fino a valutare il fenomeno con riguardo agli enti locali minori (comuni e province), nel cui ordinamento non è dato rinvenire una fonte denominata legge.
Infatti, in tali casi la riserva cessa necessariamente di operare ad essa subentrando, per l’appunto, il principio di competenza.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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