Oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale
Dalla base imponibile di un’imposta sul reddito non è deducibile la somma pagata per pagare l’imposta stessa, che non è un costo di produzione del reddito, ma una conseguenza del reddito prodotto.
Le altre imposte, invece, sono deducibili, secondo il principio di cassa se assumono il rilievo di costi per la sua produzione.
L’IRAP al non è deducibile.
Per quanto riguarda l’imposta sul valore aggiunto, occorre distinguere fra imposta relativa agli acquisti, dovuta a titolo di rivalsa ai fornitori, e imposta dovuta al fisco sulle operazioni attive.
La prima si detrae dall’imposta dovuta sulle vendite e quella sulle vendite si recupera mediante rivalsa sui clienti.
Secondo il meccanismo “normale” dell’imposta, quindi, l’IVA non è un costo per l’impresa e, quindi, non vi sono problemi di detraibilità dal reddito.
Vi sono però casi in cui l’IVA sugli acquisti non rende crediti, e casi in cui l’IVA sulle vendite non viene recuperata sui clienti: in tali casi, si profila un costo deducibile dal reddito.
I contributi ad associazioni sindacali e di categoria sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti.
Il Testo unico classifica come “oneri di utilità sociale” una serie di erogazioni liberali che non sono inerenti all’impresa; il legislatore però ne consente, entro ristretti limiti, la deduzione.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Tributario, a.a. 2008/2009
- Titolo del libro: "Manuale di diritto tributario" di P. Russo e "L'imposta sul valore aggiunto" di F. Padovani
- Autore del libro:
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