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Gli interessi passivi: il pro-rata patrimoniale


Le plusvalenze esenti non incidono, dunque, sul pro-rata ordinario, ma il mero possesso di partecipazioni esenti rileva ai fini della deducibilità degli interessi passivi derivanti da mutui contratti per l’acquisto di partecipazioni esenti.
Si vuole, cioè, che i costi assunti per l’acquisto di partecipazioni esenti non siano deducibili.
La disciplina del pro-rata patrimoniale è fondata sull’assunto che l’acquisto di partecipazioni dotate dei requisiti per l’esenzione è innanzitutto finanziato dal patrimonio netto contabile della società; per tale ragione, solo l’eccedenza del valore di libro di tali partecipazioni, rispetto al patrimonio netto contabile, deve essere tenuta in considerazione nel calcolo.
Il pro-rata si calcola rapportando l’eccedenza predetta al totale dell’attivo patrimoniale, ridotto dell’ammontare dei debiti patrimoniali e del patrimonio netto contabile.
Il risultato così ottenuto non si applica alla totalità degli interessi passivi imputati a conto economico, ma solo alla parte che eccede l’ammontare degli interessi attivi; questa previsione impone dunque di fare riferimento non all’importo nominale degli oneri finanziari, ma al “risultato netto” dell’intera gestione finanziaria dell’impresa.
Il pro-rata patrimoniale, in presenza di partecipazioni aventi i requisiti richiesti per l’exemption, non opera in modo indiscriminato e generico.
Infatti, non si considerano, da un lato, le partecipazioni in società incluse nel consolidato fiscale; dall’altro, sono escluse le partecipazioni relativi a società con reddito tassato “per trasparenza”.
Viene indirettamente riconosciuta la deducibilità degli interessi passivi relativi alle partecipazioni sociali da ultimo considerate, pur quando tali partecipazioni, possedendo i requisiti dell’exemption, potrebbero produrre proventi esenti da imposta.
L’incoerenza sistematica è attenuata dalla specifica previsione secondo cui, nel caso di cessione delle partecipazioni entro il terzo anno successivo all’acquisto, si ha il recupero a tassazione degli oneri finanziari dedotti per effetto delle predette esclusioni, mediante la rettifica in aumento del reddito imponibile per il corrispondente ammontare.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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