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Nozione di reddito fondiario


I redditi fondiari sono i redditi “inerenti ai terreni e fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreno nel catasto edilizio urbano”.
I redditi degli immobili che non sono determinabili catastalmente e quelli degli immobili situati all’estero fanno parte della categoria dei “redditi diversi”.
Sono produttivi di reddito fondiario soltanto i terreni atti alla produzione.
I redditi fondiari concorrono a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili in quanto proprietari o titolari di altro reddito reale; in caso di l’usufrutto, è tassato l’usufruttuario, non il nudo proprietario.
Dato il carattere catastale dei redditi fondiari, la tassazione prescinde dalla effettiva “percezione” del reddito: vi è quindi tassazione anche se un fabbricato non è abitato o locato, o se un terreno non è coltivato.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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