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I redditi soggetti a tassazione separata


Sono soggetti a “tassazione separata” i redditi che, percepiti una tantum, derivano da un processo produttivo pluriennale.
La tassazione è “separata” nel senso che tali redditi, pur sottoposti ad IRPEF, non sono componenti del “reddito complessivo”, ma sono redditi tassati con distinta aliquota, e determinati secondo speciali regole.
Rientrano nel regime della tassazione separata:
a. le indennità di fine rapporto percepita dai lavoratori dipendenti e da altre categorie;
b. le plusvalenze derivanti dalla cessione di aziende possedute per più di cinque anni;
c. le indennità per perdita dell’avviamento spettante al conduttore di esercizi commerciali in caso di cessazione della locazione;
d. il risarcimento attribuito a titolo di perdita di redditi pluriennali;
e. i redditi a formazione pluriennale attribuiti ai soci in caso di recesso da società.
Il trattamento di fine rapporto è imponibile per un importo che si determina riducendone l’ammontare delle rivalutazioni già tassate.
L’aliquota è quella corrispondente all’importo che si ottiene dividendo l’imponibile per il numero degli anni di durata del rapporto e moltiplicando il risultato per 12.
Per gli altri redditi tassati separatamente, l’imposta è calcolata applicando alla somma percepita l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del biennio precedente.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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