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Le spese e i costi pluriennali deducibili


Le spese deducibili sono quelle sostenute “nell’esercizio dell’arte o della professione”, ossia “inerenti” a tale esercizio.
Il primo requisito generale, in materia di spese deducibili, è dunque quello dell’inerenza; anche alle spese si applica il principio di cassa.
Tali regole generali non mancano di eccezioni, in quanto vi sono:

  • a. costi pluriennali deducibili per competenza;
  • b. costi non deducibili affatto o non deducibili per intero;
  • c. costi forfetizzati.
Ai costi pluriennali si applica il principio di competenza.
In tema di beni strumentali, il costo dei beni mobili e dei beni immateriali è deducibile mediante quote annue di ammortamento.
Per i beni strumentali il cui costo non supera 516,46 euro è ammessa la deduzione integrale nell’anno di acquisto.
Sono deducibili le quote di ammortamento e i canoni di leasing degli immobili utilizzati esclusivamente per l’attività professionale.
Le spese per l’ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria sono deducibili nel periodo di imposta in cui sono sostenute, nel limite del 5% del costo complessivo dei beni ammortizzabili; l’eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque periodi di imposta successivi.
Vi sono regole particolari (ispirate talvolta da finalità antielusive), che limitano la deducibilità di particolari costi o li forfetizzano:
a. le spese per convegni sono deducibili nella misura del 50%;
b. le spese per alberghi e ristoranti sono deducibili entro il limite del 2% dei compensi percepiti;
c. le spese di rappresentanza entro il limite dell’1% dei compensi percepiti;
d. gli ammortamenti e le spese relative ad auto utilizzate nell’esercizio della professione sono deducibili per il 25% (il costo rileva per un importo non superiore a 18075,99 euro);
e. le spese relative agli impianti di telefonia fissa e mobile sono deducibili per l’80%.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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