Le caratteristiche dell’accertamento sintetico: il redditometro
Occorre in primo luogo chiarire in cosa consistono gli elementi e le circostanze di fatto “certi” sui quali può assidersi la rettifica operato sulla scorta di tale metodo o sistema.
Trattasi di una gamma piuttosto estesa di situazioni, il cui connotato comune è dato dal sostenimento di una spesa o comunque dalla disponibilità di una somma di danaro da parte del contribuente, dalla quale è dato desumere l’esistenza di un reddito corrispondente in capo al medesimo soggetto.
Volendo, poi ed in particolare, dare un senso all’aggettivo “certi”, deve a nostro avviso ritenersi che esso sta ad indicare la necessità che la prova del fatto venga offerta dall’ufficio non in via logico/presuntiva.
Un secondo ordine di problemi attiene alle prove adducibili dal contribuente onde vincere la presunzione circa la valenza reddituale delle somme spese.
A tale proposito, vi è da ricordare che il contribuente ha facoltà di fornire la dimostrazione che il maggior reddito determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o soggetti alla ritenuta a titolo di imposta.
Notevole importanza riveste, in seno all’accertamento sintetico, il cosiddetto redditometro, ossia il decreto ministeriale che determina indirettamente il reddito o il maggior reddito in relazione agli indici di capacità contributiva dallo stesso individuati.
L’opinione prevalente sembra orientata a ravvisare in questo atto un regolamento che introduce presunzioni in punto di entità del reddito determinabile in funzione degli indici predetti; presunzioni legali che secondo alcuni sarebbero relative e quindi suscettibili di prova contraria ad opera del contribuente, mentre per altri si tratterrebbe addirittura di presunzioni in tutto o in parte assolute.
A parer nostro l’unica presunzione configurabile al riguardo è quella fra i predetti indici, concepiti come fatti noti indizianti, e l’esistenza di una corrispondente capacità reddituale del soggetto che sostiene la spesa o dispone del denaro: la qual presunzione non è legale bensì semplice e può essere vinta dal contribuente mediante qualunque prova contraria.
Merita ribadire da ultimo che le determinazioni del redditometro non esauriscono la quantificazione in via sintetica della capacità reddituale complessiva imputabile ad un determinato contribuente, potendo e dovendo l’ufficio utilizzare tutti gli altri elementi relativi al medesimo soggetto dai quali sia dato desumere, in virtù di un nesso di inferenza logica, l’esistenza e l’entità di un ulteriore maggior reddito promanante da fonte ignota.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Tributario, a.a. 2008/2009
- Titolo del libro: "Manuale di diritto tributario" di P. Russo e "L'imposta sul valore aggiunto" di F. Padovani
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