Skip to content

L’accertamento contabile della dichiarazione dei redditi


Per i redditi di impresa anche minori e per i redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni l’ufficio procede alla rettifica:
a. se gli elementi indicati nella dichiarazione non corrispondono quelli del bilancio, del conto dei profitti e delle perdite e dell’eventuale prospetto;
b. se non sono state espressamente applicate le disposizioni concernenti i redditi suddetti;
c. se l’incompletezza, la falsità o l’inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione risulta in modo certo e diretto dai verbali e dai questionari, dagli atti, documenti e registri esibiti o trasmessi, dalle dichiarazioni di altri soggetti, dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti o da altri atti e documenti in possesso dell’ufficio;
d. se l’incompletezza, la falsità o l’inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione risulta dall’ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all’impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall’ufficio.
L’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.
Le disposizioni sopra riportate si occupano dell’accertamento che abbiamo definito contabile, disciplinando il modus procedendi dell’amministrazione finanziaria.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.