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La dichiarazione e la liquidazione delle imposte


Una forma di partecipazione estremamente marcata si rinviene negli artt. 36 bis e 36 ter d.p.r. 600/73.
In ordine alla liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione, l’art. 36 bis d.p.r. 600/73 prevede che, qualora dal controllo automatico della dichiarazione emerga un risultato diverso da quello dichiarato, l’ufficio deve comunicare al contribuente l’esito della liquidazione per evitare la reiterazione degli errori e perché il contribuente possa comunicare all’amministrazione finanziaria eventuali dati ed elementi non considerati nella liquidazione: è evidente, quindi, che lo stimolo alla partecipazione, questa volta provocato dall’amministrazione stessa, intende agevolare il contribuente offrendogli la possibilità di un contraddittorio precontenzioso.
Analogamente accade, in materia di controllo formale della dichiarazione, ai sensi dell’art. 36 ter d.p.r. 600/73 il quale, confermando quanto originariamente già previsto dall’art. 36 bis, impone all’ufficio di invitare il contribuente a fornire chiarimenti in ordine al contenuto della dichiarazione e ad eseguire o trasmettere ricevute di versamento e altri documenti non allegati alla dichiarazione o difformi dai dati forniti da terzi.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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