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La coobbligazione solidale dipendente e l’efficacia soggettiva del ruolo


Un problema di non poco rilievo è quello dell’efficacia soggettiva del ruolo e, più precisamente, consiste nello stabilire se e in qual modo il ruolo intestato ad uno dei coobbligati solidali possa essere speso dalla finanza per procedere esecutivamente anche nei confronti di altri soggetti coinvolti.
Detto problema non si pone nei confronti:
a. degli eredi dell’intestatario del ruolo, ai quali l’efficacia del titolo esecutivo si estende sempre;
b. dei coobbligati solidali paritetici, i quali, essendo destinatari necessari della procedura di accertamento e di liquidazione dell’imposta (a seguito dell’eliminazione della cosiddetta supersolidarietà tributaria), non possono essere chiamati a rispondere dell’adempimento della prestazione se non in forza di un ruolo ad essi direttamente intestato;
c. dei titolari dei beni gravati da diritti reali di garanzia a favore dell’ente impositore, dal momento che essi non sono coobbligati solidali, ma semplicemente terzi assoggettabili all’esecuzione, e ciò sicuramente in base al titolo esecutivo (il ruolo) intestato al soggetto tenuto al pagamento.
Il problema di cui trattasi resta circoscritto al terreno della coobbligazione solidale dipendente; e, quindi, si riallaccia all’altra questione, già affrontata, circa la necessità o meno per l’amministrazione finanziaria di esperire un’autonoma procedura di accertamento nei confronti dei coobbligati solidali dipendenti.
Sembra a noi che la prassi, finora costantemente seguita dall’amministrazione finanziaria a favore dell’utilizzabilità del ruolo intestato al solo debitore principale nei confronti del coobbligato dipendente (responsabile d’imposta) trovi da un lato valida giustificazione nell’interesse pubblico a pervenire in termini più rapidi possibili al soddisfacimento della pretesa,  dall’altro riceva conferme sul terreno del diritto positivo.
Del resto, quando ci si muova nell’ottica dell’efficacia riflessa, l’esigenza che si manifesta è quella di assicurare al coobbligato dipendente la garanzia del pieno e tempestivo esercizio del suo diritto di difesa in ordine all’eventuale contestazione circa la sussistenza della sua responsabilità; esigenza a nostro avviso pienamente soddisfatta dalla notifica anche a tale soggetto della cartella di pagamento, dal momento che essa gli consente la investiva impugnazione del ruolo.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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