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Garanzie del credito di imposta: il privilegio


Nell’ambito delle garanzie del credito di imposta il privilegio ha senza dubbio rilevanza preminente ed anzi può dirsi che tale credito è di norma assistito da esso.
Il privilegio costituisce una delle cause legittime di prelazione che derogano al principio generale in base al quale i creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore: il creditore privilegiato ha diritto a soddisfarsi sul ricavato dell’espropriazione con preferenza rispetto ai creditori chirografari.
Il privilegio può essere generale o speciale.
Il privilegio generale è esercitabile su tutti i beni mobili del debitore; il privilegio speciale su determinati mobili o immobili.
Solo il privilegio speciale è assistito dal cosiddetto diritto di seguito, che ne consente l’esercizio anche nei confronti dei terzi che hanno acquistato un diritto reale sul bene oggetto di garanzia posteriormente alla nascita del privilegio medesimo.
Al contrario, il privilegio generale “non può esercitarsi in pregiudizio dei diritti spettanti ai terzi sui mobili che ne formano oggetto”.
Tra i creditori ugualmente privilegiati e poi la legge a stabilire i criteri di preferenza e, più precisamente, l’ordine dei privilegi.
In caso di concorso con altre cause di prelazione, l’art. 2748 c.c. dispone che il privilegio speciale non può esercitarsi in pregiudizio del creditore pignoratizio, mentre prevale sull’ipoteca.
A differenza delle altre cause legittime di prelazione (pegno ed ipoteca), la cui principale fonte è costituita dalla volontà delle parti, il privilegio trova esclusivo fondamento nella legge.
In particolare, tutta la materia di privilegi, anche fiscali, è disciplinata dal codice civile.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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