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L’efficacia e la natura del ruolo nella riscossione dei redditi


Anche con riferimento al ruolo si manifesta il fenomeno della concentrazione in un unico documento di un pluralità di atti sostanziali.
Il ruolo è sempre atto della riscossione ma, in certi casi, presenta un contenuto più ampio che abbraccia altresì la determinazione dell’imponibile, la liquidazione dell’imposta e l’irrogazione delle sanzioni amministrative.
Identificati così i diversi contenuti che possono convergere a seconda dei casi nel ruolo, non se ne può poi prescindere allorché si passa di individuare gli effetti che si accompagnano a tale atto.
In particolare, quando il ruolo opera esclusivamente quale atto della riscossione in virtù di adempimento spontaneo, l’unico effetto che la legge vi collega è quello di rendere esigibili le somme in esso iscritte.
È vero che nella situazione in esame l’inutile decorso del termine perentorio per ricorrere avverso l’iscrizione a ruolo determina l’impossibilità di rimettere in discussione la pretesa impositiva avanzata per il tramite del ruolo medesimo.
Peraltro, simile risultato non è rapportabile ad uno specifico ed ulteriore effetto dell’atto in questione, ma semplicemente si atteggia quale frutto di una preclusione processuale; il che trova conferma nell’esclusione in tali casi di una autonoma azione di rimborso a favore del contribuente, che è invece prevista e disciplinata solo nelle ipotesi di ritenuta diretta e di versamento diretto.
Allorché, viceversa, il ruolo reca anche atti sostanziali di determinazione dell’imponibile, di liquidazione dell’imposta e di irrogazione delle sanzioni, all’effetto collocantesi sul terreno della riscossione (esigibilità) si aggiungono, di volta in volta, ulteriori e corrispondenti effetti.
Il ruolo, analogamente all’avviso di accertamento e all’avviso di liquidazione, si comporta come mero atto giuridico, in quanto detti effetti trovano la loro fonte nella legge che li collega ad una fattispecie complessa costituita dal ruolo e dall’inutile decorso del termine perentorio per l’impugnazione del medesimo davanti al giudice fornito di giurisdizione.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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