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L'istituto dell'autorizzazione a garanzia dei contribuenti nel controllo fiscale


Emerge, dunque, che lo strumento adoperato dal legislatore tributario per contemperare la tutela dell’interesse pubblico al prelievo con quello attinente alla sfera personale dei privati, è l’istituto dell’autorizzazione.
Quanto all’autorizzazione del capo dell’ufficio, si è dell’avviso che l’attività di controllo, in cui si sostanzia l’atto autorizzatorio, abbracci il merito (ma con il solo potere di consentire o negare l’esecuzione dell’atto).
Passando considerare l’autorizzazione dell’organo giurisdizionale, mentre si può convenire nel qualificare l’atto in esame come materialmente amministrativo in quanto emanato nell’esercizio di una funzione amministrativa di controllo, si chiede per contro escludere la possibilità di considerare il soggetto cui è affidato il compimento dell’atto medesimo come appartenente alla organizzazione amministrativa.
È infatti connaturato al nostro ordinamento, il quale si ispira al principio di separazione dei poteri, che un determinato organo non possa cumulare in capo a sé, operando in vesti diverse a seconda dei casi, tanto la natura giurisdizionale quanto quella amministrativa.
In ordine poi al contenuto dell’autorizzazione, essa non verte sul merito bensì attiene alla mera legittimità, dovendosi ritenere che sia precluso ad un organo giurisdizionale di intromettersi in valutazioni non giuridiche compiute dalla pubblica amministrazione nello svolgimento dell’attività propria della medesima.
La disciplina fin qui esposta è stata integrata in via di rafforzamento delle garanzie di contribuenti, prevedendo che:
a. tutti gli accessi, ispezioni e verifiche nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali devono essere effettuati sulla base di esigenze effettive di indagini e controllo sul luogo da svolgersi durante l’orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da recare la minor turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse;
b. quando è iniziata la verifica il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l’abbiano giustificata e dell’oggetto che la riguarda, nonché di diritti e degli obblighi dei quali è titolare il contribuente in occasione delle verifiche;
c. la permanenza degli operatori civili e militari dell’amministrazione finanziaria non può superare i 30 giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori 30 giorni lavorativi nei casi di particolare complessità dell’indagine;
d. dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro 60 giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori; talché l’avviso di accertamento non può essere emanato, a pena di nullità, prima della scadenza del predetto termine salvi i casi di particolare e motivata urgenza.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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