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I poteri istruttori: imposte di registro, ipotecarie e catastali


In ordine ai tributi in questione, l’attività di controllo è espletata dai competenti organi dell’amministrazione finanziaria onde procedere alla valutazione dei beni e diritti trasferiti, acquisiti o costituiti nelle ipotesi previste dalle singole leggi di imposta o per individuare le fattispecie imponibili che non abbiano formato oggetto di regolare dichiarazione, nonché per applicare le relative sanzioni pecuniarie.
Assume innanzitutto rilievo la facoltà, attribuita agli ufficiali ed agenti di polizia tributaria, di accedere a qualunque ora negli esercizi pubblici ed in ogni locale adibito ad azienda commerciale o industriale per eseguirvi verificazioni e ricerche.
Viene poi riconosciuta la possibilità di invitare i soggetti tenuti alla richiesta di registrazione e i dirigenti di ogni pubblico ufficio a fornire dati e notizie occorrenti per l’applicazione dell’imposta di registro.
Infine, sono stati estesi alle imposte di registro e ipotecarie e catastali le attribuzioni e i poteri istruttori a disposizione degli uffici in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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