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L’illegittimo esercizio dei poteri istruttori e i mezzi di tutela del contribuente nel diritto tributario


Un tema che ha suscitato negli ultimi tempi vivo interesse è quello delle conseguenze derivanti dall’illegittimo esercizio dei poteri istruttori e, correlativamente, dall’illegittima acquisizione in tali casi delle prove reperite dalla finanza; a siffatto problema si è aggiunto quello, strettamente connesso, riguardante i mezzi di tutela esperibili dall’interessato in simili circostanze.
Un primo chiarimento che si impone riguarda in modo specifico gli eventuali vizi di legittimità da cui siano affetti i provvedimenti autorizzatori dell’autorità giurisdizionale.
Se si ha presente che le norme relative non contemplano alcun rimedio ad hoc, e che, trattandosi di provvedimenti di natura giurisdizionale ancorché a contenuto amministrativo, restano tagliati fuori i consueti ricorsi dinanzi ai giudici amministrativi, è dato comprendere perché la soluzione del problema di cui sopra, concernente i mezzi di tutela del privato, sia stata ravvisata il più delle volte nella reazione avverso gli atti posti in essere dall’amministrazione finanziaria.
L’attenzione si è focalizzata soprattutto all’interno del processo tributario, propugnandosi dai più l’inutilizzabilità nell’ambito di questo del materiale probatorio acquisito contra legem.
È agevole obiettare che:
a. nei casi in esame la situazione soggettiva rilevante è sempre e soltanto un diritto attinente alla persona riconosciuto da norme di legge ordinaria o addirittura di rango costituzionale, il quale non può in alcun modo essere confuso con il diritto all’integrità patrimoniale coinvolto nelle vicende dell’attuazione del rapporto obbligatorio di imposta;
b. il soggetto leso dall’esercizio non conforme a legge dei poteri istruttori può essere anche un soggetto o dichiaratamente terzo rispetto al rapporto di imposta o comunque un soggetto nei cui confronti non viene rivolta alcuna pretesa tributaria;
c. vi è quanto basta per rendersi conto che l’indirizzo maggioritario si risolve nell’apprestamento di una tutela per un verso eventuale e per l’altro solo indiretta del diritto personale indebitamente inciso dalla attività istruttoria.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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