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L’esercizio di imprese: l’art. 4 comma 2 d.p.r. 633/72

L’esercizio di imprese: l’art.4, comma 2 d.p.r. 633/72


Innanzitutto, l’art. 4 comma 2 d.p.r. 633/72 dispone che si considerano ogni caso effettuate nell’esercizio di imprese le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese:
a. dalle società commerciali di ogni genere e dalle società di fatto (in coerenza con il criterio puramente formale e soggettivo adottato per la qualificazione del reddito di siffatti enti intermedi);
b. dagli enti pubblici e privati, compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni senza personalità giuridica e le società semplici, che abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole.
In questi casi siamo di fronte ad una presunzione assoluta di compimento di operazioni nell’esercizio d’impresa.
Con finalità prettamente antielusive l’art. 4 comma 2 d.p.r. 633/72 prevede che si intendono effettuate in ogni caso nell’esercizio di impresa anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società e dagli enti sopra indicati ai propri soci, associati o partecipanti.
Peraltro, la Corte di Giustizia UE ha stabilito che una società holding, il cui unico scopo consista nell’acquisizione di partecipazioni in altre imprese, senza intervenire però, direttamente o indirettamente, nella loro gestione, non può considerarsi soggetto passivo IVA.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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