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L’esercizio di imprese: l’art. 4 comma 6 e comma 7, lett. b. d.p.r. 633/72


Viceversa, il successivo art. 4 comma 6 enuclea una serie di attività che non sono mai considerate commerciali.
In tale elencazione, ad esempio, rientrano le cessioni di beni o le prestazioni di servizi attuate in occasione di manifestazioni propagandistiche.
L’art. 4 comma 7 dispone che per le associazioni di promozione sociale, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno, non si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande posta in essere da bar ed esercizi similari presso la sede in cui è svolta l’attività istituzionale, alla duplice condizione che tale attività sia strettamente complementare con quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli associati.
Al fine di evitare un utilizzo strumentale (con finalità evasive o elusive) di strutture associative allo scopo di sottrarsi al pagamento del tributo, il legislatore ha precisato, all’art 4 comma 8, che le disposizioni concernenti il carattere non commerciale delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate dalle associazioni menzionate si applicano a condizione che i relativi statuti o atti costitutivi contengano determinate clausole, tra le quali:
a. il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione;
b. l’obbligo di devoluzione del patrimonio, in caso di scioglimento, ad altra associazione con finalità omologhe;
c. la disciplina uniforme del rapporto associativo volta a garantirne l’effettività.
Infine, pur stabilendo esplicitamente che le operazioni elencate all’art. 4 comma 5 sono considerate commerciali anche se esercitate da enti pubblici, il legislatore non detta alcuna disciplina peculiare rispetto a questi ultimi soggetti.
Viceversa, la direttiva 2006/112/CE, stabilisce che gli Stati, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri organismi di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per attività o operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità; e tali disposizioni appaiono suscettibili di diretta applicazione nel nostro ordinamento.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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