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IVA: requisito temporale delle operazioni


Una volta esaminati i requisiti oggettivi e soggettivi, occorre soffermarsi sull’individuazione del requisito temporale, interrogando su quale sia il momento in cui una determinata operazione si considera effettuata, acquistano giuridica rilevanza.
Al riguardo l’art. 6 d.p.r. 633/72 detta criteri diversi a seconda che si tratti di cessioni di beni o di prestazioni di servizi.
Quanto alle cessioni di beni la disposizione individua, in via generale, il momento di effettuazione dell’operazione nella stipulazione del relativo negozio, per le cessioni aventi ad oggetto i beni immobili, e nella consegna o spedizione, con riferimento a quelle relative a beni mobili.
Tuttavia, le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente si considerano effettuate allorquando tali effetti si verificano, e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.
Per quanto riguarda le prestazioni di servizi, il momento di effettuazione coincide con il pagamento del corrispettivo, che come abbiamo visto è in ogni caso requisito indispensabile di questo tipo di operazioni.
Se, peraltro, anteriormente al verificarsi degli eventi in precedenza indicati o indipendentemente da essi sia emessa fattura o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.
L’art. 6 precisa in via generale che l’imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate secondo le regole in precedenza illustrate ed è versata con le modalità e nei termini stabiliti dagli artt. 27 ss. d.p.r. 633/72.
Un regime particolare, infine, è contemplato sempre dall’art. 6 d.p.r. 633/72 allo scopo di impedire che l’endemico ritardo di determinati soggetti nell’adempimento dei propri debiti costringa il soggetto passivo ad anticipare all’erario l’IVA non ancora riscossa, in via di rivalsa, dal proprio committente o cessionario.
A tal fine, la disposizione stabilisce che per le talune cessioni di beni e prestazioni di servizi (tra le quali spiccano quelle fatte allo Stato, agli istituti universitari, alle unità sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli enti pubblici di ricovero e cura, agli agenti di previdenza) l’imposta diviene esigibile al momento del pagamento del corrispettivo.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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