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IVA: le operazioni “non imponibili”


Si è già visto che la disciplina delle operazioni relative allo scambio di beni con Paesi diversi da quelli facenti parte dell’UE è caratterizzata da una tendenziale irrilevanza ai fini IVA delle operazioni in uscita (esportazioni) e dalla applicazione del tributo su quelle in entrata (importazioni).
Per escludere l’applicabilità dell’IVA sulle cessioni di beni (e le correlate prestazioni di servizi) destinati all’immissione definitiva al consumo fuori dall’UE il legislatore ricorre ad una fictio iuris: infatti, indipendentemente dalle regole stabilite in materia di territorialità dell’imposta, considera non effettuate nel territorio dello Stato le operazioni concretizzantesi nell’esportazione extra UE e le cessioni verso altri Paesi comunitari.
Tali operazioni sono definite non imponibili e ad esse il legislatore applica un particolare regime, diverso sia rispetto a quello proprio delle operazioni “imponibili” sia da quello delle operazioni “fuori campo”.
Si tratta di operazioni localizzate nel territorio dello Stato, incluse nel campo d’applicazione del tributo e contraddistinte dal seguente regime positivo:
a. non applicazione del tributo;
b. concorso alla formazione del volume d’affari e assoggettamento a tutti gli obblighi formali (fatturazione, registrazione, dichiarazione;
c. detraibilità dell’IVA pagata sugli acquisti.
Il nucleo centrale di tali operazioni è costituito dalle esportazioni, od operazioni a queste connesse, contemplate dall’art. 8 lett. a., b. e c. d.p.r. 633/72:
a. esportazioni operate dal cedente;
b. cessione con trasporto o spedizione fuori dal territorio della Comunità Europea entro 90 giorni, a cura del cessionario non residente o per suo conto;
c. cessioni di beni fatte ad un soggetto che intende esportarli o destinarli a cessioni intracomunitarie.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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