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IVA: le operazioni esenti


Nel sistema dell’imposta sul valore aggiunto le esenzioni rappresentano uno dei nodi massimamente problematici del sistema e, più precisamente, un vero e proprio intoppo del procedimento di progressivo avvicinamento del tributo verso il naturale destinatario del relativo onere, ossia il consumatore finale.
L’esenzione si traduce nell’impossibilità per il cedente o il prestatore di addebitare in via di rivalsa il tributo sul cessionario del bene o del servizio e, correlativamente, nell’indetraibilità, totale o parziale, dell’imposta assolta a monte dal cedente o prestatore medesimo.
L’esenzione dovrebbe assolvere all’esigenza di agevolare il consumatore finale nella acquisto di determinati beni o servizi che, in un’ottica di opportunità politica, sono ritenuti di primario interesse.
Sennonché, da un lato, le conseguenze che essa produce sul piano applicativo risultano tali da elidere, del tutto o in parte, siffatta finalità; dall’altro lato, l’utilizzo di tale istituto da parte del legislatore tributario, soprattutto negli ultimi tempi, è tale da condurre ad uno stravolgimento teleologico dell’esenzione.
Sotto il primo profilo, occorre considerare che l’operazione esente, come detto, blocca il naturale svolgimento del meccanismo applicativo dell’IVA, talché non è il destinatario ultimo del bene o del servizio il soggetto sul quale grava l’onere economico del tributo: questo, infatti, sarà fatto pesare sul precedente anello della catena distributiva, ossia l’imprenditore o l’esercente l’arte o la professione che offre sul mercato il bene o la prestazione esente.
Costui, in definitiva, sopporterà l’onere del tributo per effetto dell’indetraibilità dell’IVA assolta sugli acquisti e risulterà essere il vero consumatore finale.
Orbene, tale meccanismo produce, in concreto, non poche alterazioni nel mercato, funzionali a contrarre per quanto possibile il vantaggio economico che in astratto il destinatario ultimo del bene o del servizio può ritrarre dall’esenzione; infatti, se è vero che il prezzo corrisposto da costui non viene formalmente maggiorato di IVA (perché l’esenzione impedisce l’addebito dell’imposta in via di rivalsa) è altrettanto vero che, nella sostanza, il prezzo può essere maggiorato dell’imposta assolta a monte dal cedente o dal prestatore e da costui non detratta in forza delle disposizioni soprarichiamate.
Così che al meccanismo di traslazione legale dell’imposta si finisce per sostituire una traslazione occulta.
Non solo, lo stesso legislatore tributario ha di recente esteso le fattispecie esenti ed applicato il relativo meccanismo non solo sull’ultimo passaggio della catena produttiva/distributiva, bensì su passaggi intermedi, ovvero sull’intera filiera: e ciò non per agevolare il consumatore finale, ma per colpire settori del mercato nei quali più frequentemente si annidano sacche di evasione del tributo.
Venendo agli adempimenti connessi, occorre rilevare come l’effettuazione di operazioni esenti, pur non comportando l’applicazione del tributo, comporta l’espletamento anche la relazione ad esse degli obblighi formali e strumentali (di fatturazione, registrazione, dichiarazione, ecc…).
La dispensa dagli obblighi di registrazione fatturazione è invece prevista ove si opti per il regime previsto dall’art. 36 bis d.p.r. 633/72: tale regime opzionale comporta notevoli semplificazioni sul piano degli adempimenti connessi all’effettuazione delle operazioni esenti e, per le imprese che effettuano anche operazioni imponibili, produce l’effetto di creare due distinti settori di attività ai fini IVA.
Ne consegue che, mentre l’IVA assolta sulle operazioni a monte afferenti alle operazioni imponibili risulta senz’altro detraibile, quella relativa alle operazioni esenti resta del tutto indetraibile.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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