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IVA: le prestazioni di servizi


L’art. 3 d.p.r. 633/72 prevede che costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, non fare e permettere, quale che ne sia la fonte.
Gli elementi caratterizzanti le prestazioni di servizi sono fondamentalmente due: la dipendenza della prestazione da obblighi di fare, non fare o permettere qualunque ne sia la fonte e l’onerosità della medesima.
L’ampiezza della nozione di prestazione di servizi rilevante ai fini IVA, però, è limitata dalla circostanza che essa, per essere considerata tale, deve comunque inquadrarsi nell’ambito di un rapporto obbligatorio ed in esso trovare il titolo.
Con la conseguenza che la corresponsione di somme di denaro in assenza di siffatta giustificazione, e quindi avulsa dal contesto sinallagmatico, costituisce un’operazione esclusa.
Per quanto riguarda l’altro requisito, l’onerosità, possiamo richiamare le osservazioni già svolte con riferimento alle cessioni di beni.
Sennonché, l’art. 33 d.p.r. 633/72 dispone che le prestazioni indicate nei commi precedenti del medesimo articolo “sempre che l’imposta afferente sugli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile, costituiscono, per ogni singola operazione di valore superiore a 25,82 euro, prestazioni di servizi anche se effettuate per l’uso personale o familiare dell’imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre finalità estranee all’esercizio dell’impresa”.
Tale previsione sembra essere stata inserita per evidente funzione sistematica al fine di evitare che la mancanza di corrispettivo potesse consentire la fuoriuscita delle prestazioni dal circuito produttivo e redistributivo e l’arrivo di esse al consumatore finale senza che la relativa imposta fosse stata appresa in via definitiva dall’erario per effetto della detrazione, a monte, dell’IVA assolta sull’acquisto di beni e servizi strettamente connessi alla realizzazione della prestazione medesima.
La previsione, peraltro, opera solo con riferimento alle prestazioni di servizi effettuate in regime di impresa.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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