IVA: fattispecie assimilate alle cessioni di beni e quelle escluse
L’art. 22 d.p.r. 633/72 prevede, poi, una serie di assimilazioni alle cessioni di beni.
Si tratta di ipotesi nelle quali fanno difetto alcuni degli elementi tipologici della fattispecie così come sopra ricostruita.
A tale proposito, vengono in rilievo, in primo luogo, le figure della vendita con riserva di proprietà e della locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per entrambe le parti.
Con riferimento ad esse, il legislatore ha ritenuto di anticipare il momento di imponibilità dell’operazione all’atto della stipula del relativo contratto, anziché attendere la realizzazione della condizione sospensiva consistente nel pagamento dell’intero prezzo o dell’ultima rata del canone, pagamento alla cui verificazione il contratto ricollega il prodursi dell’effetto traslativo.
Sono altresì assimilati alle cessioni di beni i passaggi, dal committente al commissionario o dal commissionario al committente, di beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti di commissione.
La struttura civilistica del contratto di commissione, apprezzandosi alla stregua di un mandato senza rappresentanza, comporta l’evidenziazione di due passaggi (dal committente al commissionario e da questi al terzo), entrambi rilevanti ai fini IVA.
Correlativamente, l’opera prestata dal commissionario non è apprezzata alla stregua di un’autonoma prestazione di servizi imponibile, onde la relativa provvigione viene attratta a tassazione IVA mediante l’assoggettamento ad imposta delle cessioni.
Infine, vengono assimilate a cessioni di beni tutta una serie di operazioni effettuate in assenza di corrispettivo:
a. le cessioni gratuite di beni diversi da quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa di costo unitario non superiore a 25,82 euro e da quelli per i quali non è stata operata la detrazione dell’imposta addebitata in via di rivalsa all’atto dell’acquisto;
b. la destinazione di beni all’uso o al consumo personale o familiare dell’imprenditore, fatta eccezione per i beni in relazione ai quali non è stata operata la detrazione dell’imposta al momento dell’acquisto;
c. le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da società di ogni tipo e oggetto.
I primi due gruppi di operazioni possono coordinarsi in quanto identificano le “cessioni gratuite” non estranee all’esercizio dell’impresa.
L’assoggettamento all’IVA delle cessioni gratuite serve proprio ad evitare che, sottraendo il bene dal circuito IVA in assenza di corrispettivo, tali operazioni possano determinare per il soggetto che le effettua la possibilità di detrarre l’IVA a suo tempo assolta sugli acquisti senza che a ciò faccia riscontro il riporto in avanti della stessa nel circuito produttivo; infatti, essendosi quest’ultimo interrotto in conseguenza di tali operazioni, colui che pone in essere le stesse, a ben vedere e correttamente, viene ad essere compulsato alla stregua del consumatore finale.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Tributario, a.a. 2008/2009
- Titolo del libro: "Manuale di diritto tributario" di P. Russo e "L'imposta sul valore aggiunto" di F. Padovani
- Autore del libro:
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