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Il riporto delle predite: la norma base e le misure antielusive


Se, ad un esercizio in perdita, ne segue uno in utile, la tassazione non può non tenere conto del fatto che l’utile non incrementa il patrimonio della società, ma bilancia la perdita dell’esercizio precedente.
Ecco perché il legislatore prevede che “la perdita di un periodo di imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione della reddito, può essere portata in diminuzione del reddito dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto”.
Per i soggetti che fruiscono di regimi di esenzione totale o parziale del reddito, la perdita riportabile va ridotta nella stessa misura dell’esenzione applicabile.
Per i soggetti che, invece, beneficiano di un regime di esenzione dell’utile, il riporto è limitato alle sole perdite che eccedono l’utile detassato.
Vi può essere un uso improprio della norma in tema di riporto delle perdite quando il soggetto che riporta le perdite è nominalmente lo stesso, ma nella sostanza diverso, da quello che ha realizzato le perdite.
Il legislatore, perciò, nega il riporto delle perdite quando vi sia mutamento della compagine sociale e mutamento dell’attività.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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