Skip to content

Il reddito d'impresa: i ricavi


Le norme sul reddito di impresa in materia di componenti positivi disciplinano:
a. i criteri identificativi dei diversi tipi di componenti;
b. le fattispecie che ne determinano la rilevanza;
c. i criteri di determinazione.
Il ricavo è il corrispettivo della cessione di una merce o della prestazione di un servizio.
È utile sottolineare che il ricavo è da definire tenendo presente il principio di competenza: non si ha ricavo quando viene incassato il corrispettivo, ma quando si verifica uno degli eventi che, secondo il principio di competenza, determina il “momento impositivo” della cessione di un bene o della prestazione di un servizio.
Nella categoria dei ricavi in senso fiscale possiamo distinguere più sottoclassi:
1. corrispettivi:
a. delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa;
b. delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;
c. delle cessioni di azioni o quote di partecipazione in società, quando sono equiparate alle merci (ossia quando si tratti di titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie); vi sono infatti partecipazioni la cui cessione genera ricavi e partecipazioni la cui cessione genera plusvalenze;
2. indennità, conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni, la cui cessione genera ricavi.
L’equiparazione delle indennità ai corrispettivi deriva dal fatto che tali indennità sostituiscono i ricavi;
3. contributi, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto o in conto esercizio a norma di legge.
I contributi “in conto esercizio” sono dati, di solito, a imprese che operano in regime di prezzi amministrati, o che praticano prezzi non remunerativi per ragioni politico-sociali; i contributi pubblici, quindi, integrano i ricavi;
4. fuoriuscite senza corrispettivo, quando il bene-merce fuoriesce dall’impresa senza corrispettivo, come accade nel caso di autoconsumo da parte dei soci o, più in generale, di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.
In questo caso, il ricavo dovrà essere quantificato sulla base del “valore normale” del bene-merce.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.