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Le plusvalenze esenti (partecipation exemption)


Le partecipazioni incluse tra le immobilizzazioni possono godere del regime di partecipation exemption.
Ciò significa che le plusvalenze realizzate mediante le cessioni di tali partecipazioni sono parzialmente esenti da IRES.
L’esenzione ha come presupposto l’assunto che la tassazione delle plusvalenze duplicherebbe la tassazione dei redditi della società partecipata.
Il regime di esenzione si applica se sussistono quattro condizioni:
1. la prima è che le partecipazioni siano detenute ininterrottamente dal primo giorno del diciottesimo mese precedente a quello dell’alienazione;
2. la seconda condizione è che le partecipazioni siano iscritte fra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
3. in terzo luogo, si richiede che la società partecipata non abbia sede, ai fini fiscali, in uno dei Paesi “a regime fiscale privilegiato” elencati nella black list cui si applica la disciplina delle “imprese estere controllate”;
4. infine, occorre che la società partecipata svolga una effettiva “attività commerciale”.
Al momento del realizzo della plusvalenza, le ultime due condizioni devono essere integrate ininterrottamente dal terzo periodo di imposta anteriore al realizzo.
Inoltre, nel caso di “società holding”, le due condizioni predette devono essere integrate dalle società partecipate e si considerano sussistenti in capo alla holding se il valore corrente del suo patrimonio sia costituito prevalentemente da partecipazioni in società che possiedono tali requisiti.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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