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I poteri istruttori: imposte sui redditi e imposta sul valore aggiunto


Cominciando dalle imposte sui redditi, i poteri istruttori possono esercitarsi tanto nei confronti del contribuente cui si riferisce il controllo, quanto nei confronti dei terzi con il quale costui intrattiene rapporti; e possono estrinsecarsi nella formulazione di richieste come pure nello svolgimento di attività suscettibili di incidere sulla sfera privata del contribuente.
In particolare gli uffici possono:
a. procedere all’esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche;
b. invitare i contribuenti a esibire o trasmettere atti e documenti, nonché bilanci, rendiconti o libri e registri contabili;
c. inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti nonché confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti;
d. invitare i contribuenti a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti onde fornire dati e notizie anche in relazione alle proprie movimentazioni bancarie;
e. richiedere agli organi e amministrazioni dello Stato, alle società ed enti di assicurazione, agli enti che svolgono attività di intermediazione finanziaria, la comunicazione di dati e notizie relativi ai soggetti indicati singolarmente o per categorie;
f. richiedere a notai e altri pubblici ufficiali copie o estratti di atti e di documenti depositati presso i medesimi;
g. richiedere ai soggetti tenuti alle scritture contabili notizie e documenti relativi alle attività svolte in un determinato periodo di imposta;
h. richiedere, previa autorizzazione del Direttore regionale delle entrate ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona, ai soggetti sottoposti all’accertamento, ispezione o verifica, il rilascio di una dichiarazione contenente l’indicazione della natura, del numero uno degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con aziende o istituti di credito, con l’amministrazione postale, con società fiduciarie ed ogni altro intermediario finanziario, in corso ovvero estinti da non più di cinque anni dalla data della richiesta;
i. richiedere, previa autorizzazione del Direttore regionale delle entrate ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona, alle aziende ed istituti di credito e alle Poste Italiane s.p.a., copia dei conti intrattenuti con il contribuente con la specificazione di tutti i rapporti inerenti o connessi a tali conti comprese le garanzie prestate da terzi;
j. richiedere ai soggetti indicati nel punto precedente notizie e documenti relativi all’attività svolta in un determinato periodo di imposta;
k. invitare ogni altro soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente ed a fornire i chiarimenti relativi;
l. richiedere agli amministratori di condominio negli dati, notizie e documenti alla gestione condominiale.
Le notizie e i dati non addotti e gli atti, i documenti e i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente; tuttavia tali cause di inutilizzabilità non operano nei confronti del contribuente che depositi in allegato al ricorso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale gli atti in questione dichiarando di non avere potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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