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Criteri e modalità dei controlli degli organi dell’amministrazione finanziaria


Parlando di controlli, intendiamo riferirci all’attività posta in essere dagli organi dell’amministrazione finanziaria consistente nella verifica circa l’esatto adempimento degli obblighi (formali e strumentali) e delle obbligazioni (d’imposta, tributarie, accessorie e connesse) gravanti sui contribuenti o sui terzi; ciò al fine di assicurare il concreto ed effettivo soddisfacimento dell’interesse pubblico sia all’attuazione del prelievo che alla repressione dei comportamenti illeciti eventualmente consumati (con la conseguente irrogazione delle sanzioni amministrative e penali).
Parallelamente al fenomeno per cui gli obblighi predetti coinvolgono sempre più frequentemente tanto la determinazione dell’imponibile quanto la liquidazione dell’imposta, i controlli si appuntano sull’uno o sull’altro versante.
La disciplina e l’organizzazione dell’attività di controllo dipendono dalle caratteristiche dei diversi tributi o categorie di tributi, ma risultano anche influenzate dalle capacità operative dell’amministrazione finanziaria.
L’intero sistema risultava imperniato sull’esame indiscriminato di tutte le dichiarazioni; in un rapporto di mutua interdipendenza con l’affidamento all’amministrazione del compito di procedere alla liquidazione del tributo e poi alla sua riscossione tramite l’iscrizione a ruolo.
Questo regime alla prova dei fatti ha finito per scontrarsi contro numerosi ostacoli di ordine oggettivo e soggettivo; ci riferiamo in particolare:
a. al numero sempre crescente di contribuenti e quindi di posizioni da controllare, a fronte del quale è andata rivelandosi sempre più insufficiente la già di per sé inadeguata struttura organizzativa dell’amministrazione finanziaria; con l’inevitabile conseguenza che in realtà la platea dei contribuenti effettivamente verificata si riduceva a percentuali irrisorie;
b. al correlato rischio per cui la scelta dei contribuenti che potevano formare in concreto oggetto di controllo avveniva in modo disomogeneo da ufficio a ufficio e senza il supporto di ricerche e di dati statistici in grado di indirizzare le verifiche verso le aree a rischio, in quanto a maggiore potenzialità evasiva;
c. ai sospetti cui risultavano esposti i dirigenti degli uffici sui quali ricadevano integralmente le decisioni in merito.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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