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I limiti di efficacia temporale delle norme tributarie


Ulteriori limiti in tema di produzione delle norme tributarie sono posti dagli artt. 12 e 3 legge 212/2000.
Il primo prevede che l’adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta solo in casi eccezionali e con legge ordinaria.
Il secondo reca ben quattro prescrizioni:
- salvo quanto previsto dall’articolo 1, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo;
- relativamente ai tributi periodici, le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono;
- in ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla loro entrata in vigore o dalla adozione del provvedimento di attuazione in esse espressamente previsto;
- i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.
Secondo l’opinione corrente, il principio di irretroattività, essendo posto dall’articolo 1 prelegge c.c. e quindi da una legge ordinaria, è suscettibile di deroghe da parte dello stesso legislatore ordinario.

Fermo ciò, dottrina e giurisprudenza hanno tuttavia concordemente enucleato uno specifico limite alla retroattività delle norme impositive: rispetto alle quali la retrodatazione degli effetti o la rilevanza retroattiva del fatto non può farsi risalire così all’indietro, pena la violazione dell’articolo 53 cost.
Una siffatta enunciazione di principio finisce per lasciare margini di assoluta discrezionalità al legislatore prima, in sede di emanazione di norme impositive retroattive, ed alla Corte Costituzionale dopo, in sede di controllo di legittimità di dette norme sotto il profilo dell’articolo 53 cost.
Allora, l’unica soluzione per uscire da questa impasse consiste nell’assumere che il requisito dell’attualità non tollera in assoluto che le norme impositive dispongano con effetto anche per il passato; ed è questo il presupposto sotteso al divieto sancito dall’articolo 3 dello statuto.
Il medesimo articolo 3 fa altresì salve le norme di interpretazione autentica, che il secondo comma dell’articolo 1 consente solo in casi eccezionali e soltanto ad opera di legge ordinaria.
Ciò vale, tuttavia, per le sole leggi che possono realmente considerarsi interpretative, ma non per quelle che, viceversa, si risolvono nell’attribuire ad una determinata e pregressa disposizione una portata innovativa giacché in alcun modo riconducibile ad essa nella sua versione originaria.
Se così è, è opportuno chiarire che:
a. le leggi pseudo-interpretative, in quanto dotate di efficacia retroattiva, incorrono inevitabilmente nel divieto che si rinviene nell’articolo 3;
b. correlativamente, le ipotesi eccezionali che a tenore dello stesso articolo consentono l’interpretazione autentica non possono essere che quelle contrassegnate dall’esistenza di una norma dubbia in quanto suscettibile di una pluralità di significati.
Gli ulteriori divieti dettati sempre in tema di efficacia temporale sono invece preordinati alla salvaguardia dei principi di ragionevolezza e di affidamento del contribuente, sicché i referenti costituzionali risultano essere in proposito gli articolo 3 e 97 cost.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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