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Gli aiuti di Stato incompatibili con il Mercato Comune


Quelle appena esaminate sono le disposizioni materiali contenute nel Trattato che assumono come oggetto diretto ed immediato i sistemi tributari statali.
Vi sono però altre disposizioni contenute nel Trattato che non considerano il diritto tributario in modo immediato, ma solo in via indiretta.
È questo il caso, innanzitutto, del divieto di aiuti di Stato il quale è posto a tutela della concorrenza.
Secondo la giurisprudenza elaborata al riguardo dalla Corte di Giustizia l’aiuto risulta incompatibile con il mercato comune allorquando:
a. è erogato dallo Stato, un suo ente territoriale o altro ente pubblico che operi nell’ambito dei poteri delegati dallo Stato;
b. implica un sacrificio finanziario per lo Stato, ossia un onere diretto o indiretto per il bilancio pubblico, senza che il vantaggio che l’impresa ne trae comporti una contropartita a favore dell’ente erogante;
c. ha carattere selettivo, ossia è rivolto ad alcune imprese o produzioni;
d. consegue l’effetto di rafforzare la posizione di alcune imprese rispetto ad altre;
Emerge quindi che possono essere ricondotte alla nozione di aiuto di stato pure misure di carattere fiscale, quali ad esempio i regimi agevolativi limitati a determinate categorie di soggetti.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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