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Il principio di fissità nel diritto tributario


La legge 212/2000, con la quale stato varato il cosiddetto Statuto dei diritti del contribuente, contiene tre categorie di disposizioni:
a. norme che pongono limitazioni al futuro legislatore;
b. obblighi che fanno carico all’amministrazione finanziaria;
c. diritti e garanzie che vengono riconosciuti al contribuente.
Mentre l’esame della seconda e della terza categoria di norme sarà effettuato in sede di trattazione degli specifici argomenti ai quali esse si riferiscono, conviene in questa sede soffermare l’attenzione sulla prima categoria.
In via preliminare, va affrontato il problema del valore da riconoscersi a tali norme contenute in una legge ordinaria laddove ed in quanto pongono limitazioni e vincoli per il futuro legislatore.
La dottrina maggioritaria si è nettamente schierata per la tesi svalutativa.
Ad essa si può muovere una critica di non poco conto, consistente nel mancato risalto dato al collegamento delle predette disposizioni con una serie di norme costituzionali: le prescrizioni dello statuto rappresentano, per espresso ed autorevole riconoscimento del legislatore ordinario, il necessario ed equilibrato contemperamento delle contrapposte esigenze di rango costituzionale che si fronteggiano in materia tributaria.
Val quanto dire che siffatte statuizioni non sono prive di valore giuridico, ancorché questo si manifesti non già sul piano di una superiore efficacia delle norme statutarie; bensì sul diverso terreno della validità sotto il profilo della legittimità costituzionale delle norme successive e difformi, in quanto suscettibili di alterare il contemperamento di cui sopra.
Alla luce di tali precisazioni si può passare ad apprezzare la portata del principio di fissità, in forza del quale le disposizioni della legge 212/2000 possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali.
La questione di ammissibilità nel nostro ordinamento di simili norme è stata ampiamente dibattuta e ad essa è stata prevalentemente data soluzione negativa, basata, oltre che sulle argomentazioni rivolte a contrastare il fenomeno delle leggi rinforzate, anche su quella dell’inesauribilità della funzione legislativa.
Senza indugiare sul punto più di tanto, riteniamo di poter utilizzare le considerazioni svolte in termini generali in ordine alla normativa recata dallo statuto: se è vero, infatti, che tale disciplina segna il punto di equilibrio tra interesse fiscale ed interesse del contribuente entrambi muniti di garanzia costituzionale, si può senz’altro affermare che l’abrogazione tacita o implicita della suddetta normativa e quella ad opera di leggi speciali si pongono in contrasto con i principi di ragionevolezza e di affidamento del singolo consacrati negli artt. 3 e 97 cost.; ciò sul presupposto che solo un’esplicita disposizione, collocata nel contesto di una nuova legge generale, possa rimodellare quell’equilibrio senza spezzarlo.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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